Corte di Cassazione (23322/2018) - Fallimento del contribuente cui sia stata anteriormente irrogata una sanzione per la violazione di leggi tributarie: soddisfazione del relativo credito secondo le regole del concorso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2018 n. 23322 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Maria Acierno.
Contribuente - Violazione di leggi tributarie - Irrogazione di una sanzione – Successivo fallimento – Amministrazione finanziaria – Insinuazione al passivo del relativo credito – Concorso con gli altri creditori – Ammissibilità.
In tema di sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie, qualora il contribuente sia dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore comporta che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso, dovendosi escludere che possa configurarsi una lesione della par condicio creditorum essendo il contribuente, che con la dichiarazione di fallimento non viene privato della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2740 c.c. con l'intero suo patrimonio disponibile e realizzabile, secondo le regole legali della graduazione e poziorità dei crediti, delle passività accumulate di qualsiasi natura. Ciò a maggior ragione in quanto art. 2572 c.c. fissa una disciplina imperativa in ordine al privilegio in materia tributaria, del tutto uniforme tanto per le imposte quanto per le sanzioni [nello specifico, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso della curatela che aveva, in particolare, rilevato che dalla natura puramente afflittiva delle sanzioni emergenti dal sistema tributario sarebbe derivato il divieto di traslare tale pena pecuniaria su soggetti diversi dall'autore dell'illecito, nel caso di specie i creditori concorsuali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)