Corte di Cassazione (24794/2018) - Ammissione di un credito al passivo ed eccezione di inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sottosez. 1, 09 ottobre 2018 n. 24794 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Aldo Angelo Dolmetta
Fallimento - Credito per prestazioni – Istanza di insinuazione al passivo – G. D. - Esclusione per inadepimento – Fatti imputati al creditore – Necessaria precisazione - Presupposto per la proposizione dell'opposizione.
Fallimento – Credito – Istanza di ammissione al passivo – G.D. - Decreto di rigetto – Motivazione – Mancanza o insufficienza – Opposizione – Accoglimento – Ragione non valida – Diritto del creditore – Prova comunque necessaria.
Non può considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 96, primo comma, L.F. il provvedimento del giudice delegato di esclusione di un credito dal passivo che si limiti a richiamare l'eccezione di inadempimento proposta dal curatore ex art. 95, primo comma, L.F., senza indicare almeno sommariamente i fatti di inadempimento che nel concreto sarebbero stati imputati al creditore escluso, in quanto, diversamente, risulterebbe precluso il diritto del creditore di difendersi in sede di opposizione, essendo, per tale ragione, impossibilitato, per non agire alla cieca, ad esporre, come richiesto dall' art. 99, secondo comma n. 3) L.F., i fatti e gli elementi di diritto su cui intende basare la sua impugnazione e ad indicare, a pena di decadenza, ex n. 4), le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e i mezzi di prova di cui intende avvalersi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A seguito della riforma della legge fallimentare del 2006/2007 non integra autonoma ragione di ammissione allo stato passivo in sede di opposizione la ritenuta mancanza o insufficienza della motivazione del decreto di rigetto reso in sede di verifica dal giudice delegato, incombendo pur sempre sul creditore l'onere di fornire la prova del diritto di cui chiede l'insinuazione onde il tribunale possa riesaminare la situazione fatta valere; onere che, si deve ritenere sia circoscritto alla dimostrazione di avere adempiuto alla prestazione posta alla base della richiesta, senza comunque la necessità che il creditore fornisca, in assenza di una apposita previsione di legge, anche la prova di averla svolta con la necessaria diligenza, essendo posta, dall'art. 2697, secondo comma, c.c., a carico di chi eccepisca che ciò sia avvenuto la prova del non corretto adempimento [nello specifico, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale, in sede di opposizione avverso la decisione del giudice delegato, che, recependo le indicazioni del curatore, aveva escluso dallo stato passivo il credito del sindaco della s.r.l. poi fallita per essere lo stesso risultato inadempiente ai suoi doveri di vigilanza ed intervento nei confronti degli amministratori, avesse poi, senza occuparsi dell'eccezione di inadempimento, ammesso al passivo quel credito in ragione del fatto che non vi era stata contestazione da parte del giudice delegato né sull'esecuzione delle prestazioni, poste alla base dell'istanza del sindaco, nè sulla congruità dell'importo richiesto, non gravando sul creditore la prova del corretto loro adempimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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