Corte di Cassazione (9290/2018) - Presupposti per ritenersi configurabile il fenomeno della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo e fallimento – Consecuzione tra procedure – Mancata ammissione alla procedura minore – Presupposto irrilevante – Lasso di tempo trascorso – Apprezzamento necessario – Presupposti delle due procedure - Possibile intervenuta variazione.
Il fenonemeno della consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento si deve ritenere possa configurarsi anche nel casoin cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia poi fatto seguito il decreto di ammissione a quella procedura; ciò, sia in quanto la domanda di concordato produce effetti anche prima dell'eventuale provvedimento di ammissione, sia, in modo indiretto, alla luce del disposto dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F.
Pur tuttavia, per potersi effettivamente predicare il fenomeno della consecuzione non può essere trascurato e deve essere apprezzato il lasso di tempo trascorso tra le due procedure in quanto idoneo, laddove non trascurabile, a dimostrare l'avvenuta variazione dei relativi presupposti [nello specifico, la Corte ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che, in sede di ricorso ex art. 98 L.F., aveva affermato la consecuzione tra procedimenti senza adeguatamente valorizzare e valutare questo specifico presupposto, e , così facendo, era pervenuta a disconoscere, ai sensi dell'art. 67 n. 4) L.F., il diritto di un creditore, in sede di stato passivo fallimentare, alla prelazione ipotecaria, per essere l'iscrizione ipotecaria avvenuta nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di concordato preventivo, anche se non rispetto alla data della successiva dichiarazione di fallimento] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 agosto 2010 n. 18437 https://www.unijuris.it/node/792]