Corte di Cassazione (22220/2018) - Insinuazione al passivo sulla base di decreto ingiuntivo: necessaria esecutorietà. Termine per l'articolazione dei mezzi istruttori in sede di opposizione. Vizi dell'attività del giudice: ricorribilità in Cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 settembre 2018 n. 22220 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento – Stato passivo – Insinuazione sulla base di decreto ingiuntivo – Esecutorietà – Dichiarazione anteriore – Preupposto necessario.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione - Ricorrente - Articolazione dei mezzi istruttori - Proposizione del ricorso - Termine di decadenza – Rimessione in termini – Accoglibilità della richiesta – Condizioni necessarie.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione - Tribunale – Procedura ex art. 99 L.F. - Mancato rispetto – Svolgimento del giudizio con modalità diverse - Error in procedendo – Cassazione - Nullità della sentenza o del procedimento – Pronuncia - Pregiudizio del diritto di difesa – Presupposto richiesto.
Non può essere posto a fondamento di una domanda di ammissione allo stato passivo un decreto ingiuntivo, laddove la dichiarazione di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. dello stesso venga emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento; ciò in quanto è quella pronuncia che apre, ai sensi dell'art. 52 L.F., il concorso dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Gli atti introduttivi del ricorso ex art. 99 L.F., segnano, ai sensi del secondo comma n. 4, il momento preclusivo, a pena di decadenza, per l'articolazione dei mezzi istruttori di cui il ricorrente intende avvalersi in sede di opposizione allo stato passivo; ciò a meno che l'opponente sia in grado di ottenere la rimessione in termini dimostrando di avere richiesto tempestivamente al giudice competente il documento che a tal fine gli necessitava [nello specifico la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo sulla base del quale intendeva insinuarsi al passivo], o di essere stato nell'impossibilità di richiederlo preventivamente rispetto alla data del fallimento o rispetto, almeno, al termine stabilito da quella disposizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I vizi dell'attività del giudice, che possono comportare in sede di ricorso per cassazione la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo [nello specifico la Corte ha giudicato inammissibile, per non avere il ricorrente allegato nulla a riguardo del pregiudizio da lui subito, la richiesta dallo stesso formulata di pronuncia della nullità del decreto del tribunale, per essersi, in sede di opposizione ex art. 98 L.F., l'organo giudicante non attenuto al dettato dell'art. 99 L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risrvata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2022220.2018_0.pdf