Corte di Cassazione (15495/2018) - Fallimento: presupposti di revocabilità in tale contesto, per violazione della par condicio e delle cause di prelazione, dei pagamenti effettuati nella precedente sede concordataria.

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Data di riferimento: 
13/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2018 n. 15495 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Precedente concordato preventivo – Pagamenti effettuati in quel contesto – Violazione della par condicio creditorum e delle cause di prelazione  – Ripetibilità .

I pagamenti effettuati in seno al concordato preventivo sono ripetibili nella successiva procedura fallimentare se abbiano violato il principio della "par condicio creditorum", allorché emergano crediti di grado uguale o poziore nella procedura fallimentare, secondo una valutazione da parametrare ai canoni del soddisfacimento concordatario avuto riguardo, in primo luogo, alle regole fissate dal decreto di omologazione e, per gli aspetti ivi eventualmente non disciplinati, alle regole legali, prime fra tutte quelle riguardanti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, senza verificare la violazione del principio della "par condicio creditorum", aveva ritenuto ripetibile il pagamento effettuato durante la vigenza di un concordato preventivo sorto anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005). (Massima ufficiale)

[Si precisa al riguardo che prima della riforma del 2005, i pagamenti effettuati in esecuzione del concordato preventivo non erano soggetti né, come poi disposto dall'art. 67, terzo comma, lettera e) L.F., ad esenzione da revocatoria, né ad una regola di stabilità analoga a quella invece da sempre contemplata per il concordato fallimentare, ove, ex art. 140, terzo comma, L.F., in caso di riapertura della procedura di fallimento a seguito della risoluzione o dell'annullamento del concordato, «i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ad essi tuttora dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso»; regola questa che la giurisprudenza, dopo averne prevista la possibile estensione per analogia anche al concordato preventivo, ha avvertito, comunque, l'esigenza di interpretare restrittivamente, non solo in tale contesto ma anche con riferimento alla procedura maggiore, nel senso di consentire  la ripetitività dei pagamenti, laddove effettuati in violazione della par condicio creditorum ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20324.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: