Corte di Cassazione (29806/2017) - Iscrizione a ruolo da parte del concessionario di una pretesa creditoria di natura previdenziale: inammissibilità dell'ammissione con riserva. Chiamata in causa degli enti impositori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 dicembre 2017 n. 29806 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Carlo De Chiara.
Amministrazione straordinaria o fallimento – Crediti previdenziali iscritti a ruolo – Concessionario – Istanza di insinuazione al passivo – Artt. 87 e 88 D.P.R. 6012/1973 – Applicazione - Ammissione con riserva – Esclusione - Giudice ordinario – Crediti non tributari – Non riserva di giurisdizione - Competenza all'accertamento.
Fallimento – Crediti previdenziali iscritti a ruolo – Concessionario – Istanza di insinuazione al passivo - Mancata ammissione - Invalidità del titolo esecutivo - Opposizione - Enti impositori - Chiamata in causa – Giudice – Accoglimento non discrezionale.
In tema di ammissione allo stato passivo, l'iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria di natura previdenziale non consente l'applicazione del meccanismo dell'ammissione con riserva, prevista dagli artt. 87 e 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale opera esclusivamente con riferimento ai crediti di natura tributaria, attesa la riserva di giurisdizione ad essi applicabile. Al contrario, l'accertamento del credito previdenziale è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge mediante l'insinuazione e l'eventuale opposizione allo stato passivo, dovendo anche escludersi, una volta intervenuta la notifica della cartella (ossia dell'estratto al ruolo) al curatore o al commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria, che questi ultimi siano tenuti all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs n.46 del 1999 davanti al giudice del lavoro. (Massima ufficiale)
In sede di opposizione allo stato passivo riguardante crediti previdenziali, deve trovare accoglimento, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n.112, l'istanza del concessionario di autorizzazione della chiamata in causa degli enti impositori in tutti i casi in cui abbiano interesse a contrastare la pretesa del contribuente, ossia quando venga in questione la sussistenza del rapporto o la validità del titolo esecutivo, non essendo tale richiesta riconducibile al disposto di cui all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza di rendere discrezionale il potere autorizzatorio del giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)