Corte di Cassazione (29869/2018) - Proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, sesto comma, L.F.: possibilità, pur laddove accolta, per il debitore di procedere a pagamenti anche se in essa non contemplati.
Corte di Cassazione, Sez. III pen., 03 luglio 2018 n. 29869 – Pres. Aldo Cavallo, Rel.Enrico Mengoni.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Deposito della proposta – Pagamento di alcuni debiti - Tribunale - Autorizzazione - Pagamento di debiti ulteriori – IVA in particolare - Ammissibilità – Azioni esecutive - Creditori – Solo divieto conseguente.
La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis, sesto comma, L.F., anche laddove accolta nei limitati termini previsti dall'art. 182 quinquies, quinto e sesto comma, L.F., si deve ritenere che non impedisca il pagamento di debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati nel provvedimento stesso, a meno che l'adempimento di questi ultimi non si riveli esiziale rispetto agli altri, impedendone o pregiudicandone (ad esempio per esaurimento della capienza finanziaria) radicalmente ogni soddisfazione. Comporta, viceversa, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore [nello specifico, la Corte ha ritenuto che il proponente quell'accordo ben avrebbe potuto e dovuto, per non incorrere nel reato previsto dall'art.10 ter del D. Lgs. 10 marzo 2000 n.74, non essendo ancora intervenuta alcuna transazione fiscale, procedere al pagamento del debito tributario scaduto per IVA, seppur non contemplato nella proposta ex art. 182 bis,sesto comma, L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2029869.2018_0.pdf