Corte di Cassazione (18723/2018) - Fallimento: presupposti per l'ammissione al passivo in privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., di crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore della novella del 2012.

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Data di riferimento: 
13/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2018 n. 18723 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo   Ceniccola.

Fallimento – Crediti per  forniture  e lavori – Ammissione al passivo in via privilegiata - Applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa -  Presupposti necessari.

Ai fine dell'ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come modificato nel 2012, di un credito per fonitura e lavori, deve ritenersi che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva, non risulti sufficiente, dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, cui la normativa codicistica rinvia (prevalenza del lavoro personale della maggioranza dei soci e del lavoro rispetto al capitale, rispetto di limiti dimensionali quanto al numero di dipendenti occupati). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.18723.2018_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: