Corte di Cassazione (18723/2018) - Fallimento: presupposti per l'ammissione al passivo in privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., di crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore della novella del 2012.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2018 n. 18723 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.
Fallimento – Crediti per forniture e lavori – Ammissione al passivo in via privilegiata - Applicazione dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa - Presupposti necessari.
Ai fine dell'ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., come modificato nel 2012, di un credito per fonitura e lavori, deve ritenersi che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva, non risulti sufficiente, dovendo concorrere con gli altri elementi previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, cui la normativa codicistica rinvia (prevalenza del lavoro personale della maggioranza dei soci e del lavoro rispetto al capitale, rispetto di limiti dimensionali quanto al numero di dipendenti occupati). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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