Corte di Cassazione (16291/2018) - Fallimento di una società per azioni: applicabilità del principio di postergazione del credito dei soci per rimborso del finanziamento da questi anteriormente operato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 giugno 2018 n. 16291 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Società a responsabilità limitata - Situazioni di squilibrio patrimoniale - Finanziamento dei soci - Principio di postergazione - Ratio - Società per azioni – Applicazione per analogia – Ammissibilità - Compagine familiare o, comunque, ristretta – Presupposto necessario.
La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata, consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, con conseguente artificiosa costituzione, in situazioni di squilibrio patrimoniale della società, di posizioni omogenee a quelle dei creditori, si deve ritenere estensibile alle società azionarie, a valle, però, di una valutazione in concreto che consenta di verificare, di volta in volta, se le modeste dimensioni o l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta) di una particolare società per azioni siano idonee a giustificare, nei suoi confronti, l'applicazione di quella disposizione [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio, per un nuovo approfondito esame alla luce del suddetto principio, il decreto del tribunale che, in riforma della collocazione postergata in chirografo decisa dal giudice delegato, aveva, a seguito di opposizione, ammesso al passivo con prelazione ipotecaria il credito di cui l'azionista di maggioranza, nonché presidente del consiglio di amministrazione, di una società per azioni, aveva richiesto l'insinuazione, in ragione dell'avvenuta sottoscrizione da parte sua di un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, a favore, della stessa, anteriormente al fallimento di questa, allorchè si trovava già in una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Cfr anche in questa rivista Tribunale di Udine 3 marzo 2009)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2016291.2018.pdf