Corte di Cassazione (25191/2017) - Non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non anteriormente munito del decreto di esecutività.

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Data di riferimento: 
24/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25191. Pres. Massimo Dogliotti, rel. Massimo Falabella.

Fallimento – Insinuazione allo stato passivo – Credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo – Decreto di esecutività – Mancanza - Emissione successiva – Inopponibilità alla procedura.

In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. (massima ufficiale)

[Cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 26 aprile 2017 n. 10208 - https://www.unijuris.it/node/3425]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20035

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