Corte di Cassazione (12064/2013) - Concordato preventivo: conservazione, per tutta la durata della procedura, della qualità privilegiata riconosciuta ad un credito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2013 n. 12064 – Pres. Giuseppe Salmé, Rel. Andrea Scaldaferri.
Concordato preventivo – Credito – Attribuzione di un diritto di prelazione – Rilevanza ai fini del voto – Sede di reparto - Incidenza sulla graduazione delle pretese – Possibile degradazione a chirografo – Esclusione.
In considerazione del mancato richiamo ad opera dell'art. 169 L.F. dell'art. 54 L.F., vigente nel fallimento, e del fatto che la procedura minore non prevede un procedimento analogo, ex artt. 92 e segg. L.F., a quello del fallimento per la formazione dello stato passivo e dei piani di reparto, si deve ritenere che, nell' ambito della procedura di concordato preventivo [laddove quantomeno, come nella specie, sia regolata dalla disciplina previgente alle riforme del 2005 e 2006 e del decreto correttivo n. 169/2007, che non prevedeva la possibilità, in nessun caso, che i creditori muniti di privilegio, pegno, e ipoteca potessero non essere integralmente soddisfatti] l'attribuzione della prelazione, non contemplando alcuna verifica, rilevi soltanto ai fini della votazione della proposta del debitore e non incida sulla graduazione delle pretese tra i diversi creditori prelatizi in sede di reparto. Pertanto, una volta che ad un credito sia attribuito un privilegio, anche se "speciale", lo stesso conserva tale qualità nel corso di tutta la procedura concordataria, a prescindere dalla idonità o meno del bene su cui il privilegio insiste a realizzarne il soddisfacimento, e ha diritto ad essere comunque integralmente soddisfatto, non degradando a chirografo anche in caso di accertata inesistenza di tale bene.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)