Corte di Cassazione (11955/2018) -Insinuazione al passivo di un credito: onere della prova, gravante sul curatore, dell'esistenza di fatti modificativi dello stesso.

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Data di riferimento: 
16/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n. 11955 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Insinuazione al passivo - Credito derivante da mutuo fondiario – Prova documentale  -  Curatore – Fatti modificativi del diritto – Asserita sussistenza – Onere della prova.

In presenza di un contratto di mutuo di cui il  mutuante, in sede di istanza di ammissione al passivo fallimentare, fornisca, a suffragio delle proprie pretese creditorie, prova documentale è onere della curatela, che eccepisca in via alternativa o la nullità del contratto a motivo della sua natura illecita, ovvero l'esistenza di un procedimento indiretto anormalmente solutorio costituito dall'erogazione di un mutuo fondiario, sorretto da prelazione ipotecaria, e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo per l'estinzione di un preesistente credito chirografario del mutuante verso il muttuatario, di dare dimostrazione dei propri assunti; ciò in quanto simili difese non si limitano a contestare la tesi attorea, ma si imperniano su circostanze diverse da quelle poste a base della domanda e si risolvono quindi nell'allegazione di fatti modificativi del diritto vantato dal creditore istante, il cui onere probatorio ricade ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. sull'eccipiente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2011955.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: