Corte di Cassazione (1192/2018) - Consorzio stabile dichiarato fallito: natura non prededucibile e non privilegiata ex art. 1721 c.c. del credito della consociata esecutrice dei lavori dallo stesso presi in appalto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1192 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Cennicola.
Consorzio stabile – Autonomia giuridica e amministrativa – Patrimonio proprio – Appalto di lavori pubblici – Impresa consorziata - Esecuzione dei lavori – Diritto esclusivo alla riscossione – Esclusione – Legittimazione del consorzio appaltatore.
Rapporto tra consorzio stabile e imprese consorziate – Contratto di mandato - Non assimilabilità – Fallimento del consorzio – Credito delle consorziate - Art. 1721 c.c. - Inapplicabilità – Prededuzione o privilegio - Esclusione.
Va disattesa la tesi che, in presenza di un consorzio stabile (vale a dire di un consorzio costituito ai sensi della L. 109/1994 da almeno tre imprese operanti nel settore dei contratti pubblici in funzione di un numero illimitato di operazioni), le somme riscosse dal committente apparterebbero in via esclusiva all'impresa consorziata incaricata di eseguire i lavori, dovendosi al contrario riconoscere nel consorzio, quale soggetto di diritto dotato, sul piano giuridico e organizzativo, di autonomia e di un proprio patrimonio, l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante ed il reale titolare di quanto spettante in esecuzione del contratto dallo stesso stipulato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che il rapporto che si instaura tra il consorzio stabile e le consorziate non è riconducibile ad un mandato in "rem propriam", ove il consorzio assume la veste di mandante e le consorziate quella di mandatarie, non essendo assimilabile ad un raggruppamento temporaneo di imprese in vista dell'esecuzione di una singola opera, non può considerarsi prededotto, né privilegiato, ai sensi dell'art. 1721 c.c., il credito vantato dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio, che sia stato dichiarato fallito, con riferimento alle somme dallo stesso riscosse per i lavori assegnati alle singole consorziate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)