Corte di Cassazione (1190/2018) – Fallimento: domanda di rivendica ex art 103 L.F. e giudizio ordinario di accertamento del titolo in corso.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1190 – Pres. Antonio Didone, Rel Francesco Terrusi.
Fallimento – Rivendica di un immobile – Acquisto asseritamente anteriore – Scrittura privata – Autenticità delle firme – Giudizio ordinario di accertamento in corso – Titolo di legittimazione attualmente mancante – Rigetto della domanda di rivendica.
Non può essere instaurato, ai sensi degli artt. 93 e 103 L.F., un procedimento di rivendica di un immobile, che l'istante affermi essere stato da lui acquistato anteriormente alla dichiarazione di fallimento di parte venditrice, in pendenza di un giudizio ordinario di accertamento volto ad accertare l'autenticità delle firme apposte in calce alla scrittura privata comprovante l'avvenuta stipula di quella compravendita, in quanto, fino al positivo esaurimento di quel giudizio e fino alla trascrizione dell'atto contenuto in quella scrittura, difetta il presupposto cui associare il titolo di legittimazione nei confronti del fallimento. A nulla rileva che la domanda giudiziale proposta dall'acquirente innanzi al giudice ordinario sia stata, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, trascritta, ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., al fine della retrodatazione degli effetti della trascrizione della scrittura, laddove riconosciuta come attendibile. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)