Tribunale di Firenze – Concordato preventivo: condotte fraudolente comportanti la revoca o la mancata omologazione. Ipotesi di concordato misto con prevalenza liquidatoria.
Tribunale di Firenze, 20 dicembre 2017 – Pres. Rel . Sivia Governatori, Giudici Cosimo Crolla e Rosa Selvarolo.
Concordato preventivo – Proponente - Condotte fraudolente e decettive – Informazione dei creditori – Incidenza negativa - Revoca o non omologazione.
Concordato preventivo – Proponente – Pretesa considerazione come “ con continuità “ - Attività aziendale – Prosecuzione per un tempo breve – Scopo di favorire una miglior dismissione – Assenza di valorizzazione degli assets aziendali – Tribunale – Concordato da considerarsi “misto con prevalenza liquidatoria” – Soddisfazione dei chirografari – Rispetto del minimo del 20%.
Affinché alcune condotte fraudolente e decettive si possano considerare preclusive dell’omologazione di un concordato preventivo ed, ancor prima ne possano comportare la revoca ai sensi dell’art. 173, terzo comma, L.F., in quanto contrarie ai principi di correttezza e buona fede cui dovrebbe essere improntata quella procedura in ragione della sua natura pattizia, è necessario l’accertamento che, sul piano soggettivo, il comportamento del proponente, non sia dovuto ad errore scusabile, ma sia stato posto in essere con dolo, consistente nella mera consapevolezza di aver taciuto delle circostanze rilevanti ai fini dell’informazione dei creditori [nello specifico, gli organi apicali della società, in sede di proposta di concordato, avevano occultato, mediante atti decettivi, l’esistenza di alcuni anteriori debiti chirografari, spalmandoli mediante emissione di plurime fatture recanti date diverse, onde poter effettuare, in corso di procedura, pagamenti preferenziali prededucibili a favore di alcuni particolari creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va qualificato in termini di “concordato misto con prevalenza liquidatoria”, che impone al Tribunale il controllo della percentuale minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari di cui all’art. 160, quarto comma, L.F., il concordato preventivo, che il proponente vorrebbe fosse viceversa considerato “con continuità “, laddove preveda solo un breve tentativo di prosecuzione dell’attività aziendale volta a proteggere, proprio in un’ottica di miglior dismissione ma non di valorizzazione, certi specifici assets aziendali. Non può infatti ricondursi all’alveo della continuità una realtà ormai esangue, incapace di funzionare e tenuta in vita solo per essere ceduta, in quanto la continuità non può essere separata dalla vitalità dell’impresa intesa in senso atomistico, in quanto non si spiegherebbe, altrimenti, la previsione di chiusura, antiabusiva, dell’art. 186 bis, ultimo comma, L.F., laddove consente la revoca del concordato in continuità in caso di manifesto danno arrecato alle ragioni della massa creditoria. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%2020.12.2017%20I%20parte_0.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%2020.12.2017%20II%20parte_0.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze%2020.12.2017%20II%20parte_0.pdf