Tribunale di Benevento – Presentazione di un’ istanza di autorizzazione all’esecuzione di pagamenti anteriori in sede di deposito di un ricorso per concordato preventivo: presupposti ed effetti di un eventuale accoglimento.
Tribunale di Benevento, 29 marzo 2016 – Pres. Rel. Michele Monteleone, Giud. Maria Letizia D’Orsi e Michele Cuoco.
Concordato preventivo con riserva – Piano di continuità aziendale – Proponente – Pagamento anteriore di due lavoratori – Richiesta di autorizzazione - Alterazione della par condicio creditorum – Tribunale – Necessarie valutazioni – Essenzialità della continuazione e della deroga – Carenza di informazioni utili – Rigetto della domanda.
Concordato preventivo - Deposito del ricorso – Esecuzione di pagamenti anteriori - Istanza del proponente - Autorizzazione del Tribunale – Successivo fallimento – Imputazione di bancarotta preferenziale – Revocabilità dei pagamenti – Esclusione.
Laddove la società debitrice, dopo il deposito di un ricorso per l’ammissione a concordato con riserva, nel contesto del piano successivamente presentato, prevedente la continuità aziendale indiretta, richieda, ex art. 161, settimo comma, L.F., l’autorizzazione da parte del tribunale, ancor prima alla pronuncia del decreto ex art. 163 L.F., alla stipula immediata di una transazione stragiudiziale con due dei lavoratori che , conformemente ad un accordo raggiunto in sede sindacale per l’apertura di una procedura di mobilità, si sono già dichiarati disponibili ad interrompere il rapporto di lavoro a fronte del pagamento di TFR, mensilità arretrate ed incentivo all’esito, il tribunale deve, trattandosi di pagamento di debiti anteriori potenzialmente diretti ad alterare la par condicio creditorum, necessariamente procedere ad una valutazione, ai sensi dell’art. 182 quinquies, quinto comma, L.F., volta ad accertare che la proponente abbia fornito tutte le informazioni utili per potersi ritenere quei pagamenti essenziali per la continuazione dell’impresa e per potersi considerare la stessa prosecuzione dell’attività aziendale, a sua volta, essenziale al miglior soddisfacimento dei creditori, dovendo, in caso contrario, rigettare quella specifica particolare istanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’autorizzazione da parte del tribunale all’esecuzione da parte del proponente un concordato preventivo di pagamenti anticipati in difformità alla par condicio creditorum, esclude, in ipotesi di eventuale successivo fallimento, da un punto di vista soggettivo, la responsabilità per bancarotta preferenziale del debitore che li abbia legittimamente effettuati e, da un punto di vista oggettivo, la revocabilità degli stessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Benevento%2029.03.2016.pdf