Corte di Cassazione (4195/2018) – Azione revocatoria di pagamento eseguito dal fallito a mani del rappresentante del creditore: soggetto tenuto alla restituzione. Ipotesi di compensazione delle spese processuali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018 n. 4195 – Pres. Francesco Tirelli, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Azione revocatoria – Pagamento effettuato a mani del rappresentante - Accoglimento - Restituzione delle somme – Soggetto tenuto – Rappresentato – Effettivo beneficiario - Rappresentante – Soggetto escluso.
Giudizio – Parti in causa - Soccombenza reciproca – Ipotesi possibili - Compensazione delle spese.
Tenuto conto del fine proprio dell’azione revocatoria fallimentare, di ristabilire la par condicio creditorum, si deve ritenere che il solo soggetto chiamato alla restituzione delle somme ricevute dal fallito debba considerarsi l’accipiens, inteso come colui che essendo creditore dello stesso risulta beneficiario dell’atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo confluire nella disponibilità del rappresentato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove una pluralità di domande giudiziali contrapposte, accolte o respinte dell’Organo Giudicante, siano risultate cumulate nello stesso processo tra le stesse parti, ovvero laddove una parte abbia formulato un’unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni abbiano trovato accoglimento ed i restanti siano stati rigettati, od, ancora, laddove una domanda, articolata in un unico capo, sia stata accolta, ma quantitativamente solo in modo parziale, si deve ritenere che le spese processuali possano, a motivo della soccombenza reciproca, essere totalmente o parzialmente compensate tra le parti: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204195.2018%20prima%20parte_0.pdf