Corte di Cassazione (2500/2018) – Fallimento: amministratore unico responsabile di atti di mala gestio nei confronti della fallita. Ipotesi di possibile determinazione del danno in via equitativa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 febbraio 2018 n. 2500 – Pre. Rel. Antonio Didone.
Fallimento – Amministratore unico – Beni aziendali – Anteriore cessione a proprio favore - Prezzo irrisorio – Mala gestio - Curatore - Azione di responsabilità – Accoglimento.
Fallimento – Amministratore unico – Curatore - Azione di responsabilità – Accoglimento - Determinazione e liquidazione del danno risarcibile - Accertamento specifico – Impossibilità dovuta a condotta dell’amministratore - Scritture contabili - Mancata tenuta - Valutazione equitativa del danno - Differenza tra passivo e attivo fallimentare - Criterio adottato – Ammissibilità.
La cessione a proprio favore di beni aziendali [nello specifico di due rami d'azienda] della società cedente, poco prima della dichiarazione di fallimento della stessa, da parte del suo amministratore unicoad un prezzo vile rispetto al loro valore reale, nonché l'omessa tenuta delle scritture contabili, costituiscono ipotesi di responsabilità per mala gestio, che determinano l’accoglimento dell’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di determinazione e liquidazione del danno risarcibile in sede di azione di responsabilità ex art. 146, secondo comma, L.F., può, conformemente alla decisione delle SS. UU della Cassazione n. 9100 del 06 maggio 2015, essere a tal fine utilizzato, quale parametro per una valutazione equitativa, il criterio della differenza tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare, solo ove l’impossibilità di accertare gli specifici effetti dannosi sia concretamente riconducibile alla condotta illecita tenuta dall’amministratore [nello specifico, la Corte ha confermato che la mancata tenuta delle scritture contabili nei quattro anni anteriori alla dichiarazione di fallimento della società gestita dall’amministratore aveva costituito ostacolo insormontabile all’accertamento specifico del danno, che la vendita ad un prezzo irrisorio da parte dello stesso, a proprio favore, di due rami d’azienda aveva causato alla fallita, onde ha avvallato il ricorso fatto, in via equitativa, dalla Corte d’Appello a tale particolare criterio, non essendo risultato possibile, per colpa dell’amministratore, accertare, come si sarebbe dovuto fare, il danno in modo reale]
[cfr., in questa rivista, Corte di Cassazione, SS. UU., 06 maggio 2015 n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606 ]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%202500.2018_0.pdf