Corte di Cassazione (4508/2018) – Revocatoria di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare: momento cui fare riferimento al fine dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la revocabilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4508 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento – Compravendita precedentemente conclusa - Adempimento di contratto preliminare - Revocatoria fallimentare – Requisiti richiesti – Accertamento - Stipula del definitivo – Momento a cui fare riferimento.
Fallimento - Compravendita - Revocatoria fallimentare – Acquirente - Stato d’insolvenza – Conoscenza effettiva - Giudice di merito - Valutazione - Sussistenza di quel presupposto – Apprezzamento di fatto - Adeguata motivazione – Riesame in sede di legittimità – Esclusione.
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi requisiti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo e ciò anche qualora la consegna del bene ed il pagamento del prezzo risultino essere stati previsti sin dalla stipula del preliminare, a condizione che il giudice del merito accerti che la disponibilità del bene, a partire da quel momento, da parte del promissario acquirente ha avuto luogo nella piena consapevolezza da parte dello stesso dell’altruità della cosa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Costituisce apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità, la valutazione, come operata dal giudice del merito in sede di azione revocatoria fallimentare, degli elementi che consentono di presumere la conoscenza effettiva da parte dell’acquirente, al momento della conclusione della compravendita, dello stato d’insolvenza del venditore, poi dichiarato fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 29 marzo 2016 n. 6040 https://www.unijuris.it/node/3952 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 marzo 2017 n. 7216 https://www.unijuris.it/node/3462]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204508.2018_0.pdf