Corte di Cassazione (6282/2016) – Presupposti per la revocabilità, ex art. 67 comma 2 l.fall., del pagamento di debiti del fallito effettuato dal terzo garante.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 27/02/2018 - 15:43
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Data di riferimento:
31/03/2016
Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282. Pres. Aniello Nappi, rel. Magda Cristiano.
Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. - Pagamento di debiti del fallito eseguito dal terzo garante - Revocabilità - Condizioni
La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67, comma 2, l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo garante, purché risulti che questi, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa verso il debitore principale prima dell'apertura del fallimento. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: