Corte di Cassazione (5924/2016) – Decorrenza del termine per l’azione revocatoria degli atti posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio del socio qualora all’ammissione al concordato succeda il fallimento.
Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2016, n. 5924. Pres. Fabrizio Forte, rel. Massimo Ferro.
Azione revocatoria ex art. 67 l.fall. - Società di persone - Ammissione a concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento della medesima e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.fall. - Azione revocatoria degli atti depauperativi del patrimonio del socio - Esercizio - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso di ammissione di una società di persone al concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art.147 l. fall., il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria degli atti aventi natura depauperativa, indicati dall'art. 67 l. fall. e posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio di quest'ultimo, decorre dal decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non dalla data della sentenza di fallimento del socio. Invero, ai fini della dichiarazione di fallimento e dell'istituto della revocatoria assume rilievo unicamente lo stato d'insolvenza della società, atteso il carattere meramente consequenziale e dipendente dal fallimento della società del fallimento personale del socio, dovendosi peraltro escludere qualsiasi "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura concorsuale i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa. (massima ufficiale)