Corte di Cassazione (3085/2018) – Non assoggettabilità a revocatoria dei pagamenti effettuati dalla fallita a favore di una società monopolista che abbia prestato un servizio obbligatorio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2018 n. 3085 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.
Fallimento – Società monopolista – Prestazione di servizio obbligatorio – Difetto di prova - Pagamenti effettuati dalla fallita – Azione revocatoria – Rigetto.
Deve essere adeguatamente motivata, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. la sentenza della Corte d’Appello che respinge, in considerazione della qualità di monopolista rivestita dall’accipiens, l’azione revocatoria proposta dalla curatela, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, L.F., con riferimento ad alcuni pagamenti di fatture eseguiti dalla fallita nei confronti di una società concessionaria esclusiva dell’attività di rimorchio portuale e, pertanto, non ammessa ad avvalersi della facoltà di sospendere la sua prestazione ai sensi dell’art. 1461 c.c., stante che solo in determinate condizioni l’Autorità Marittima aveva facoltà di rendere il servizio dalla stessa prestato obbligatorio ed, in quanto tale, esente da revocatoria, dovendosi, altrimenti, riconoscere quel servizio come facoltativo e, pertanto, come eventualmente revocabili i pagamenti conseguentemente effettuati dall’utilizzatrice [in assenza di una valida e non contradditoria motivazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva accolto il ricorso proposto dall’accipiens avverso l’accoglimento, da parte del Tribunale, dell’azione revocatoria proposta dalla curatela, senza chiarire, per quale ragione quel servizio di rimorchio portuale, seppur svolto da società monopolista, dovesse nello specifico considerarsi obbligatorio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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