Corte di Cassazione (26063/2017) – Azione revocatoria fallimentare: cessione di credito quale mezzo anormale di pagamento di un debito scaduto ed esigibile.

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Data di riferimento: 
02/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. I, 02 novembre 2017, n. 26063 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare – Pagamento – Transazioni commerciali - Utilizzo di denaro o titoli equivalenti –  Mezzo satisfattorio usuale – Cessione di credito - Mezzo anomalo – Affidamenti concessi alla fallita -  Natura non straordinaria della cessione di credito – Irrilevanza.

In tema di azione revocatoria di atti estintivi di debiti pecuniari di cui all’art. 67, primo comma L.F., si caratterizza come anomala, ai sensi del n. 2 di detto articolo,  rispetto al pagamento effettuato in denaro od altri titoli di credito equivalenti, salvo che tale modalità sia stata prevista sin dall’insorgere del credito come mezzo di estinzione, la cessione di credito che sia effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile; ciò in quanto tale mezzo satisfattorio non risulta usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali e  a nulla rileva che  la cessione  non abbia carattere straordinario, a motivo del suo inserirsi in modo del tutto normale nel quadro degli affidamenti concessi alla società fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18460.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: