Corte di Cassazione (22835/2016) – Non deducibilità in sede di impugnazione dell’incompatibilità del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo a far parte del collegio che decide sull’opposizione allo stato passivo.
Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22835. Pres. Fabrizio Forte, rel. Carlo De Chiara.
Opposizione alla stato passivo – Giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante – Rilevabilità in sede di impugnazione – Esclusione – Limiti.
L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (massima ufficiale)