Corte di Cassazione (22835/2016) – Non deducibilità in sede di impugnazione dell’incompatibilità del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo a far parte del collegio che decide sull’opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
09/11/2016

Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22835. Pres. Fabrizio Forte, rel. Carlo De Chiara.

Opposizione alla stato passivo – Giudice delegato che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante – Rilevabilità in sede di impugnazione – Esclusione – Limiti.

L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17693.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: