Corte di Cassazione (2510/2018) – Fallimento e insinuazione al passivo da parte di una banca di un credito nascente da contratto di factoring: necessità di una valida prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 febbraio 2018 n. 2510 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Banca – Contratto di factoring – Stipulazione – Trasparenza – Forma scritta - Necessità – Credito – Insinuazione al passivo – Prova valida del titolo – Presupposto richiesto.
Ove un contratto bancario sia posto a fondamento dell’insinuazione al passivo del fallimento, è sempre onere della banca fornire la prova di un titolo conforme al requisito di forma per esso prescritto dalla legge, salve le deroghe previste nelle disposizioni adottate dal CICR, Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, per motivate ragioni tecniche, ai sensi dell’art. 117 del TUB [nello specifico, era onere della banca allegare alla domanda di insinuazione di un suo credito, nascente da contratto di factoring, una prova valida che ne comprovasse l’avvenuta stipulazione, stante che lo stesso doveva necessariamente essere stato redatto per iscritto a pena di nullità, essendo tale forma prescritta, per motivi di trasparenza, laddove abbia ad oggetto prestazioni di servizi bancari e finanziari; la qual cosa non era viceversa avvenuta, essendosi la banca limitata alla produzione del saldo passivo, ragion per cui, in assenza di una documentazione idonea ad avvallare la pretesa creditoria, quell’istanza non aveva potuto trovare, giustamente ad avviso della Suprema Corte, accoglimento da parte del tribunale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%202510.2018.pdf