Corte di Cassazione (30205/2017) – Mandato al commercialista e all'avvocato per la domanda di concordato preventivo e ammissione del compenso nel successivo fallimento.

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Data di riferimento: 
15/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 15 dicembre 2017 n. 30205 – Pres. Pietro Campanile, Rel. Rosa Mara Di Virgilio.

Concordato preventivo – Incarico affidato da più professionisti – Distinti mandati  Fallimento  Insinuazione al passivo  Compenso – Riconoscimento a ciascuno in misura intera.

Qualora l’incarico per il compimento dell’attività necessaria a richiedere l’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, poi sfociata nel fallimento, sia stato affidato, con distinti mandati, a più professionisti [nella specie ad un  avvocato e ad un commercialista], si deve ritenere, attese le diverse competenze professionali, che a ciascuno di essi spetti il compenso per la prestazione effettuata in relazione al differente profilo professionale, anche se tutti abbiano indicato nella domanda le medesime attività e non risulti provato lo svolgimento di attività distinte [nello specifico la Corte ha riconosciuto, in prededuzione, all’avvocato, ricorrente, per l’attività espletata l’intero compenso previsto dal D.M. 124/2004, in luogo del 50% che gli era stato riconosciuto dal Tribunale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2030205.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: