Corte di Cassazione (377/2018) – Azione di ripetizione di indebito proposta dal fallimento in relazione ad un pagamento effettuato dalla società in bonis non giustificato né dal titolo, né dalla mancata contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2018 n. 377 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento – Fideiussione prestata dalla società in bonis - Disposto dell’art. 2384 c.c – Violazione – Pagamento dell’indebito – Procedura fallimentare - Azione di ripetizione – Esperimento – Legittimazione.
Fallimento – Decreto ingiuntivo non definitivo – Inopponibilità alla procedura – Pagamento effettuato dalla società in bonis – Ripetibilità.
Risulta rientrare nell’area coperta dalla normativa dell’indebito oggettivo, che legittima il fallimento ad esperire l’azione di ripetizione nei confronti del creditore che ne abbia beneficiato, il pagamento che la società fallita abbia effettuato, allorché si trovava ancora in bonis, in adempimento di un credito derivante da una fideiussione, dalla stessa prestata, che sia risultata giudizialmente emessa in violazione del disposto dell’art. 2384 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve considerare inopponibile alla procedura il decreto ingiuntivo che non risulti essere ancora definitivo al momento della dichiarazione di fallimento, ragion per cui non trova giustificazione, in quanto da considerarsi non coattivamente imposto, il pagamento che sia stato effettuato dalla società fallita, allorché si trovava ancora in bonis, sulla base della mera provvisoria esecutività dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20377.2018_0.pdf