Corte di Cassazione (8777/2016) - Revocatoria di pagamento di cambiali e computo del termine del periodo sospetto.
Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2016, n. 8777. Pres. Massimo Dogliotti, rel. Francesco Antonio Genovese.
Revocatoria fallimentare - Pagamento di cambiali - Periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento – Computo del termine - Riferimento alla data del pagamento – Fondatezza.
In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum". (massima ufficiale)