Corte di Cassazione (5346/2017) Insinuazione al passivo fallimentare mediante produzione di contratti recanti il timbro postale in spedizione a corso particolare: certezza della data, salvo prova contraria.

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Data di riferimento: 
02/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 02 marzo 2017 n. 5346 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Andrea Scaldaferri.  

Fallimento – Banca - Apertura di credito in conto corrente - Credito portato da saldi debitori – Insinuazione al passivo  -  Produzione del contratto – Timbro postale – Data della scrittura - Attestazione autentica – Possibilità della prova contraria.

In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato che il timbro postale in spedizione a corso particolare a tergo dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento per anticipi all'esportazione, azionati dalla banca ricorrente, fosse idoneo a far ritenere certa la relativa data). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17349.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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