Corte di Cassazione (29628/2017) – Concordato preventivo: conseguenze dell’omesso tempestivo deposito, ad ammissione avvenuta, delle somme dovute dal proponente ai sensi dell’art. 163, terzo comma, L.F.

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Data di riferimento: 
11/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 dicembre 2017 n. 29628 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Decreto di ammissione - Somme necessarie alla procedura – Proponente -  Deposito del 50% - Termine improrogabile – Tardività – Procedura officiosa di revoca ex art. 173 L.F. –  Avvio -  Impulso di parte - Eventuale successiva dichiarazione di fallimento.

L’omesso tempestivo deposito, entro il termine da considerarsi improrogabile fissato dal tribunale, della somma di cui all’art. 163, terzo comma, L.F.  (corrispondente al 50% di quanto si presume necessario per l’intera procedura) come quantificata nel decreto di ammissione a concordato preventivo, innesta, attraverso l’informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell’ammissione a quella procedura, ex art. 173 L.F., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2029628.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: