Corte di Cassazione (30116/2017) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: omissioni commesse dall’istante in sede di insinuazione non comportanti il rigetto della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2017 n. 30116 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Opposizione allo stato passivo – Ricorso – Prova del credito - Documenti già prodotti in sede di insinuazione - Omessa produzione ma specifica indicazione – Presupposto sufficiente.
Insinuazione allo stato passivo – Istanza - Prova del credito – Contratto stipulato in lingua inglese – Mancata traduzione - Omissione comportante il rigetto – Esclusione.
L’omessa produzione in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo di documenti già allegati all’istanza in sede di insinuazione al passivo, non è circostanza idonea a provocare decadenze laddove il ricorso presentato ex 99 L.F. contenga l’indicazione specifica dei mezzi probatori, già in precedenza prodotti, di cui l’opponente intenda tuttora avvalersi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La mancata traduzione giurata in lingua italiana di un contratto redatto in lingua inglese, posto alla base della richiesta di ammissione al passivo di un credito, non comporta il rigetto della domanda stante che la norma dell’art. 123 c.p.c. prevede una mera facoltà per il giudice di procedere alla nomina di un traduttore per la comprensione della documentazione esibita dalle parti che sia redatta in una lingua straniera. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2030116.2017.pdf