Corte di Cassazione (20113/2016) Prededucibilità del credito per restituzione della caparra relativa ad una compravendita immobiliare versata nel corso del concordato preventivo con autorizzazione del giudice delegato.

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Data di riferimento: 
07/10/2016

Cassazione civile, sez. VI, 07 Ottobre 2016, n. 20113. Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Carlo De Chiara.

Contratto preliminare autorizzato dal giudice delegato al concordato preventivo - Successivo scioglimento, da parte del curatore, ex art. 72 l.fall. - Credito per restituzione della caparra versata – Prededucibilità ex art. 111, comma 2, l.fall. – Sussistenza.

L'art. 111, comma 2, l.fall., considerando prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura. Pertanto, il credito per restituzione della caparra versata in relazione ad un preliminare di compravendita immobiliare che, autorizzato dal giudice delegato nel corso del concordato preventivo precedente il fallimento della promittente venditrice, sia stato successivamente sciolto, per volontà del curatore e con efficacia retroattiva, ex art. 72 l.fall., è prededucibile nel suddetto fallimento, non ostandovi l'avvenuto scioglimento di quel contratto, né l'eventuale sua nullità, atteso che l'attività degli organi della procedura genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18469.pdf

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