Corte di Cassazione (24168/2017) – Giudizio di opposizione allo stato passivo ed inapplicabilità della disciplina prevista dagli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per il disconoscimento e la verifica di scrittura privata.
Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2017, n. 24168. Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Francesco Terrusi.
Giudizio di opposizione allo stato passivo - Posizione di terzo del curatore fallimentare - - Scrittura privata sottoscritta apparentemente dal fallito - Disciplina prevista dagli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. - Applicabilità nell'opposizione allo stato passivo.
Ai fini della formazione dello stato passivo, il curatore, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dal creditore a sostegno della domanda di ammissione al passivo e la cui sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. è inapplicabile all’organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e sull’onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.p.c., avuto riguardo a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare l’opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero apprezzamento del giudice. (massima ufficiale)