Corte di Cassazione (22281/2017) – Fallimento e decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione avverso il decreto che decide l’impugnazione dello stato passivo anteriormente al D.L. 179/2012.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22281 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Giuseppe Fichera.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Decisione del tribunale – Decreto motivato - Ricorso per cassazione – Termine breve – Decorrenza - Comunicazione della cancelleria – Contenuto necessario.
Ai fini del decorso del termine breve di trenta giorni per proporre, ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, L.F., ricorso per cassazione avverso il decreto che decide l’impugnazione dello stato passivo, deve considerarsi, ratione temporis, esattamente assolto l’obbligo della comunicazione prevista dallo stesso comma, anche qualora, al biglietto di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c., contenente le indicazioni minime prescritte, trasmesso tramite posta elettronica certificata dal cancelliere nel rispetto della normativa, non fosse stato allegato anche “il testo integrale del provvedimento comunicato”, in quanto, anteriormente al 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, quell’ulteriore adempimento non risultava prescritto dall’art. 45, secondo comma, delle disposizioni per l’ attuazione del codice di procedura civile, come viceversa successivamente dallo stesso richiesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)