Corte di Cassazione (24160/2017) Mancate osservazioni al progetto di stato passivo e proponibilità di eccezioni o deposito di documentazione rilevante in sede di opposizione ex art. 98 l.fall.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2017, n. 24160. Est. Dolmetta.

Opposizione allo stato passivo - Mancata presentazione delle osservazioni ex art. 95 legge fall. – Eccezioni – Proponibilità – Deposito documentazione rilevante – Ammissibilità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, comma 2, l. fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c. (massima ufficiale)

[Cfr in questa rivista Corte di Cassazione sez. I, 20 Settembre 2017, n. 21834 https://www.unijuris.it/node/3704]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18547.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: