Corte di Cassazione (21834/2017) – Mancate osservazioni al progetto di stato passivo e proponibilità dell’opposizione ex art. 98 l.fall.
Cassazione civile, sez. I, 20 Settembre 2017, n. 21834. Pres. Antonio Didone – Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Osservazioni al progetto di stato passivo – Mancata presentazione da parte del creditore – Acquiescenza – Esclusione
Nel caso in cui il creditore, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il credito di cui alla domanda avanzata L. Fall., ex art. 93, non abbia efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni per contrastare la posizione assunta dal curatore, potrà comunque, una volta che il giudice delegato abbia rigettato la sua pretesa, decidendo in conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura, impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi dell’art. 98 L. Fall. In sede di accertamento del passivo avanti al giudice delegato, infatti, la mancata presentazione delle osservazioni del creditore volta a contrastare la proposta negativa del curatore non può mai assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)