Corte di Cassazione (18119/2017) – Regime processuale delle opposizioni allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni private.
Cassazione civile, sez. VI, 21 Luglio 2017, n. 18119. Pres. Aniello Nappi - rel. Francesco Terrusi.
Assicurazioni private – Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione – Applicazione dell’art. 99 l.f. – Esclusione
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) detta specifiche disposizioni per il procedimento di liquidazione coatta amministrativa relativo alle assicurazioni private ed in particolare l’art. 255 di detto decreto dispone che “Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile”. Detta norma non può esser ritenuta implicitamente abrogata in esito al diverso generalizzato regime di cui all’art. 99 l.fall. e ciò in quanto essa ha natura speciale e settoriale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).