Corte di Cassazione (18119/2017) – Regime processuale delle opposizioni allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni private.

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Data di riferimento: 
21/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21 Luglio 2017, n. 18119. Pres. Aniello Nappi - rel. Francesco Terrusi.

Assicurazioni private – Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Impugnazione – Applicazione dell’art. 99 l.f. – Esclusione

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) detta specifiche disposizioni per il procedimento di liquidazione coatta amministrativa relativo alle assicurazioni private ed in particolare l’art. 255 di detto decreto dispone che “Contro la sentenza del  tribunale  che  decide  sulle  cause  di opposizione puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici  giorni  dalla  data  di  notificazione  della stessa, osservandosi per  il  giudizio  di  appello  le  disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile”. Detta norma non può esser ritenuta implicitamente abrogata in esito al diverso generalizzato regime di cui all’art. 99 l.fall. e ciò in quanto essa ha natura speciale e settoriale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18200.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: