Corte di Cassazione (21567/2017) – Fallimento e azione di responsabilità contro l’amministratore di fatto: presupposti di attribuzione di tale status.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 settembre 2017 n. 21567 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. - Amministratore di fatto Riconoscimento della figura – Presupposti necessari.
Amministratore di fatto di una società – Riconoscimento del ruolo – Condizionamento delle scelte imprenditoriali - Gestione societaria - Presupposto necessario – Atti di rilevanza esterna – Presupposto non richiesto.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 146 L.F. dell’amministratore di fatto di società fallita, si deve ritenere che tale figura ricorra allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione societaria in assenza di qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte dallo stesso non si esauriscano nel compimento di atti di natura eterogenea ed occasionale, ma abbiano carattere sistematico, anche se non siano estese a tutti gli ambiti tipici della gestione amministrativa ma siano comunque idonee ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, in modo da improntare di sé l’operato complessivo della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Perchè si possa configurare il ruolo di amministratore di fatto di una società il condizionamento da parte dello stesso delle scelte societarie non può non trasparire nei rapporti coi terzi, ma deve escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti di rilevanza esterna, risultando invece sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla sua volontà, eventualmente anche in concorso con l’amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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Cass. Civ. 21567.2017.pdf | 7.7 MB |