Corte di Cassazione (22160/2016) Revocatoria e pignoramento presso terzi – Legittimazione passiva del solo creditore del fallito.
Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2016, n. 22160. Est. De Chiara.
Azione revocatoria fallimentare – Pignoramento presso terzi - Legittimazione passiva del solo creditore del fallito e non del terzo debitore.
L'azione revocatoria avente ad oggetto un pagamento è rivolta nei confronti del creditore che tale pagamento abbia ricevuto, perché egli, ricevendolo, si è sottratto al concorso, onde il ripristino della par condicio creditorum richiede che restituisca quando ha ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali. Tale logica non è riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si è sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non già riscosso) il pagamento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali. (massima ufficiale)