Corte di Cassazione (21201/2017) – Fallimento: deposito nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo di documenti non prodotti in sede di verificazione dei crediti. Prescrizione del credito per contributi I.N.P.S.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21201 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Stato passivo – Fase di verifica dei crediti - Accertamento sommario - Impugnazione – Giudizio di primo grado - Produzione di documenti non allegati in precedenza – Ammissibilità.
Fallimento - Credito per contributi previdenziali e assistenziali – Insinuazione al passivo da parte del concessionario – Prescrizione – Rigetto dell’istanza.
Alla luce dell’intervenuta abrogazione ad opera del D. Lgs. 169/2007, dell’art. 93, settimo comma L.F. (che così recitava “I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo”), la mancata produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione allo stato passivo nella fase di verificazione dei crediti non ne impedisce, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il deposito nel corso del giudizio di opposizione ex artt. 98 e 99 L.F. in quanto trattasi di un giudizio diverso da quello ordinario ed autonomamente disciplinato ed in quanto lo stesso, pur avendo carattere impugnatorio, resta un giudizio di primo grado, configurabile come prosecuzione a cognizione piena dell’accertamento sommario compiuto dal giudice delegato e non come appello, ragion per cui non è soggetto a preclusioni verificatesi nella precedente fase, determinandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa. Pertanto il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori si deve ritenere essere segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio di opposizione, in riferimento ai quali l’art. 99 L.F. prevede l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti [cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 4708 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1148]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui la notifica al contribuente delle cartelle esattoriali abbia avuto luogo ad oltre cinque anni di distanza dalla notifica dei relativi verbali di accertamento senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo, deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al passivo proposta dalla concessionaria del servizio di riscossione per il recupero nei confronti della società fallita del credito per contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’I.N.P.S. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.21201.2017.pdf