Corte di Cassazione (1034/2017) Fattura emessa dal professionista a seguito del riparto per prestazioni anteriori alla dichiarazione e non prededucibilità del credito di rivalsa IVA.
Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1034. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Riparto dell'attivo - Credito del professionista ex art. 2751 bis c.c. - Pagamento in sede di riparto parziale - Emissione di fattura da parte del professionista percettore - Credito di rivalsa dell'IVA - Natura - Credito di massa prededucibile - Configurabilità - Esclusione - Privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. – Presupposti per l’applicabilità.
Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, eseguite prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito ed ammesso per il relativo capitale allo stato passivo in via privilegiata, emetta la fattura per il relativo compenso in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 1, l.fall., in quanto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, non pone una regola generale rilevante in ogni campo del diritto, ma individua solo il momento in cui l'operazione è assoggettabile ad imposta e può essere emessa fattura (in alternativa al momento di prestazione del servizio), cosicché, in particolare, dal punto di vista civilistico la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Il medesimo credito di rivalsa, non essendo sorto verso la gestione fallimentare, come spesa o credito dell'amministrazione o dall'esercizio provvisorio, può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., nel caso in cui sussistano beni – che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo – su cui esercitare la causa di prelazione. Nel caso, poi, in cui detto credito non trovi utile collocazione in sede di riparto, nemmeno è configurabile una fattispecie di indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione al vantaggio conseguibile dal fallimento mediante la detrazione dell'IVA di cui alla fattura, poiché tale situazione è conseguenza del sistema di contabilizzazione dell'imposta e non di un'anomalia distorsiva del sistema concorsuale. (massima ufficiale)