Corte di Cassazione (11025/2013) – Fallimento: estensione della prelazione del creditore ipotecario ammesso al passivo fallimentare ai frutti civili prodotti dall’immobile.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2013 n. 11025 – Pres. Ugo Vitrone, Rel. Sergio Di Amato.
Procedura fallimentare – Applicazione di norme in tema di esecuzione singolare – Ammissibilità - Esplicito richiamo – Compatibilità – Non assoggettamento a disciplina particolare - Presupposti necessari.
Fallimento – Creditore ipotecario – Ammissione al passivo – Frutti civili prodotti dall’immobile in corso di procedura - Estensione della prelazione - Presupposto - Mancanza di una previsione contraria.
In mancanza di disposizioni contrarie ovvero in mancanza di una disciplina incompatibile,si deve ritenere che nulla osti a che le norme in tema di esecuzione singolare possano trovare applicazione nella procedura fallimentare, la quale non è che una complessa forma di esecuzione, regolata da norme che costituiscono bensì un sistema autonomo e tendenzialmente completo ed autosufficiente, ma tuttavia non tale da potersi isolare rispetto al resto dell'ordinamento e da non poter mutuare da questo norme e principi che non contrastino con la natura dell'esecuzione collettiva. Deve anzi affermarsi che, oltre alle norme espressamente richiamate (come, ad esempio, quelle concernenti le vendite mobiliari ed immobiliari, da parte dell’art. 105 L.F., oppure), trovano applicazione nell'esecuzione fallimentare quelle norme dell'esecuzione individuale che non siano incompatibili con i caratteri propri della prima e che non concernano materie che hanno nella legge fallimentare e nel suo sistema una disciplina particolare, sia pure implicita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento [come nello specifico l’importo incassato a titolo di canoni per la locazione dello stesso in corso di procedura] in quanto manca nella disciplina dell’esecuzione concorsuale una previsione contraria ed incompatibile con tale estensione, operante nell’ambito dell’esecuzione individuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)