Corte di Cassazione (3136/2016) – Ai fini della revocatoria il pagamento con assegno postdatato non costituisce un mezzo anormale.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 04/09/2017 - 10:03
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Data di riferimento:
17/02/2016
Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2016, n. 3136. Pres. Fabrizio Forte - Est. Massimo Ferro.
Azione revocatoria - Assegno bancario postdatato - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità – Esclusione.
L'assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: