Corte di Cassazione (3237/2016) – Azioni revocatorie relative a contratti di compravendita di immobili da costruire stipulati in periodo sospetto.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 febbraio 2016 n. 3237 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Francesco Antonio Genovese.
Fallimento di società immobiliare - Compravendita immobiliare – Azione revocatoria – Riduzione a sei mesi del periodo sospetto – Applicabilità solo dopo il 17 marzo 2005.
Fallimento di società immobiliare – Contratto di compravendita immobiliare – Immobile oggetto di ristrutturazione e risanamento conservativo - Azione revocatoria – Stipulazione e dichiarazione di fallimento avvenute prima del 21 luglio 2005 – Entrata in vigore del d.lgs. n. 122 del 2005 - Esenzione – Esclusione.
La nuova disciplina della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. che ha ridotto a sei mesi il periodo sospetto come introdotta dall’art. 2, secondo comma, del d. l. n.35 del 2005 (convertito nella legge n.80 del 2005), in quanto volta a regolare in modo diverso situazioni identiche, si applica solo alle azioni proposte nell’ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ossia dopo il 17 marzo 2005. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso, posti in essere al giusto prezzo, che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore, ossia anteriormente al 21 luglio 2005 [nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto inapplicabile l'esenzione da revocatoria in un caso di contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 21 dicembre1995, essendo stato dichiarato il fallimento della società venditrice in data 30 agosto 1996; ipotesi in cui, peraltro, gli immobili non erano stati costruiti "ex novo", ma solo oggetto di interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo in forza di apposita concessione edilizia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)