Corte di Cassazione (3193/2016) – Amministrazione straordinaria: subentro del commissario straordinario nei contratti in corso e prededucibilità dei crediti pregressi . Misura degli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 febbraio 2016 n. 3193 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Amministrazione straordinaria - Stato di insolvenza - Contratti preesistenti – Continuazione – Finalità - Conservazione aziendale – Commissario straordinario - Facoltà di scioglimento o di subentro - Espressa dichiarazione di subentro – Trasferimento dei rapporti – Prededucibilità dei crediti.
Amministrazione straordinaria - Stato di insolvenza – Contraente in bonis – Insinuazione al passivo – Credito relativo a pregresse prestazioni – Prededuzione – Ammissione piena – Commissario straordinario – Subentro nei contratti – Presupposto necessario – Tribunale – Potere cognitivo - Ammissione condizionata al subentro – Prospettazione non contemplata dalla domanda - Legittimità.
Ambito concorsuale - Ammissione al passivo - Debito per interessi di mora – Tasso commerciale – Applicazione – Esclusione - Limite del solo tasso legale.
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno "spatium deliberandi" per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito. (Massima ufficiale)
In virtù del potere cognitivo pieno sul credito di cui sia richiesta l’ammissione al passivo, riconosciuto al tribunale dall’art. 96, secondo comma n. 1, L.F., si deve ritenere che non sussista alcuna violazione di legge nella decisione del giudice concorsuale, preposto alla procedura di amministrazione straordinaria, di ammettere con riserva in prededuzione il credito che si riferisce alle prestazioni pregresse, sotto condizione che il commissario straordinario assuma, unilateralmente o per effetto di sollecitazione ex art. 50 n.3 d. lgs. 270/1999 da parte del contraente in bonis, una espressa determinazione di subentro, integrando così la condizione di cui all’art. 51, terzo comma dello stesso decreto quanto ai diritti che si devono far valere mediante ammissione al passivo, essendo irrilevante che tale prospettazione sia appartenuta al tenere testuale della domanda del soggetto che ha insinuato il credito, costituendo un minus rispetto all’ammissione piena in prededuzione al passivo come dallo stesso richiesta. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Deve essere ribadito il principio per cui la previsione dell’ art. 1 del d. lgs. n. 231 del 2002, che esclude dall’applicazione della stessa, in particolare, i “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”, va interpretata nel senso che è da escludere, in sede concorsuale, il debito per interessi di mora al tasso c.d. commerciale di cui all’art. 5, potendo quindi il creditore essere ammesso al passivo per gli interessi sui crediti commerciali scaduti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza solo nei limiti del tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., salva ovviamente l’ipotesi in cui la debenza degli interessi sia affermata da un titolo giudiziale già passato in giudicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)