Corte di Cassazione (6384/2017) – Ammissione al passivo di una banca pur in mancanza di produzione degli estratti conto ma in misura corrispondente al saldo debitore di un rapporto di conto corrente come ricostruito da un CTU.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 marzo 2017, n. 6384 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Rapporto di conto corrente - Saldo debitorio - Banca – Insinuazione al passivo – Mancata produzione degli estratti conto – Prova del credito deducibile in altro modo- Ricostruzione del rapporto da parte di un CTU – Possibile ammissione.
Non merita censura la decisione della Corte d’Appello per avere questa accolto l’opposizione proposta da una banca avverso lo stato passivo di un fallimento nonostante la mancata produzione da parte dell’opponente degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, intrattenuto con la società fallita, su cui si fondava la sua richiesta di insinuazione del saldo debitore, in quanto la particolare efficacia degli estratti conto, alla cui accettazione tacita l’art. 1832 c.c. ricollega la preclusione di qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti, non consente di ritenere che gli estratti stessi costituiscano l’unico mezzo probatorio di cui una banca può utilmente avvalersi, non essendo previste limitazioni al riguardo e ben potendo la prova del credito desumersi anche dalle schede dei movimenti o da altri atti e documenti idonei ad attestare il compimento dei negozi da cui derivano, nonché il titolo, la natura e l’importo delle operazioni, oltre che, ovviamente, l’annotazione in conto delle relative partite [nello specifico la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto non potesse essere d’ostacolo all’ammissione al passivo del credito dell’opponente, che la Corte d’Appello aveva disposto in conformità alla ricostruzione integrale dell’andamento del rapporto come effettuata da un CTU sulla base di altri elementi; ricostruzione il cui apprezzamento, essendo rimesso in via esclusiva al giudice di merito, non risultava censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)