Corte di Cassazione (681/2017) – Concordato preventivo: mancanza di legittimazione del liquidatore che non ha partecipato al precedente giudizio alla proposizione del ricorso per cassazione.

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Data di riferimento: 
12/01/2017

Corte di Cassazione, Sesta sezione civile – T, 12 gennaio 2017 n. 681 – Pres. Stefano Schirò, Rel. Enrico Manzon. 

Procedura di concordato preventivo – Ricorso per cassazione - Liquidatore – Mancata partecipazione ai precedenti gradi di giudizio  - Gestore dei beni ceduti – Successore a titolo particolare – Qualità non posseduta - Legittimazione attiva  – Esclusione.

La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito. (Massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17135.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: