Corte di Cassazione (16314/2017) – Fallimento: decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2017 n. 16314 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Giuseppe Fichera.
Creditori sociali o curatore - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci – Prescrizione – Decorrenza - Insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti - Momento dell’oggettiva percepibilità.
Fallimento – Amministratori e sindaci di società fallita - Azione di responsabilità promossa dal curatore – Decorrenza della prescrizione - Dies a quo - Dichiarazione di fallimento – Presunzione iuris tantum di coincidenza - Prova contraria - Diversa data di insorgenza – Stato di incapienza patrimoniale – Onere probatorio ricadente su amministratori e sindaci – Valutazione spettante al giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità.
La prescrizione, ex art. 2934 c.c., dell’azione di responsabilità dei creditori sociali di nei confronti di amministratori e sindaci, pur quando promossa dal curatore a norma dell’art. 146 L.F., si deve ritenere che decorra dal momento dell’oggettiva percepibilità (e non anche dall’effettiva conoscenza), da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, che a sua volta dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica ex art.. 2740 c.c., non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F., derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci di società fallita sussiste, in ragione dell’onerosità della prova sullo stesso gravante, una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori o sui sindaci interessati la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica e lacunosa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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