Corte di Cassazione (506/2016) - Revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. e condizioni di anormalità del pagamento del terzo.
Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2016, n. 506. Pres. Aldo Ceccherini – Rel. Magda Cristiano.
Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Pagamento del terzo - Mezzo anomalo ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. - Condizioni - Fattispecie.
Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., il pagamento eseguito dal terzo deve considerarsi anormale quando l'effetto solutorio del debito del fallito si sia realizzato attraverso un diverso negozio utilizzato dalle parti, in via mediata e indiretta, per eludere la "par condicio". (Nella specie, la S.C., nell'escludere la revocabilità del pagamento effettuato dal committente in forza di clausola del capitolato generale d'appalto che lo impegnava a corrispondere ai subappaltatori l'importo dei lavori da loro eseguiti per l'ipotesi, poi verificatasi, di inadempienza dell'appaltatore fallito, ha rilevato che tale clausola aveva assolto una funzione di garanzia, e che il pagamento aveva estinto sia il debito del fallito che quello, di pari ammontare, assunto dal "solvens" verso i creditori di quest'ultimo). (massima ufficiale)
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Cass. 14.01.2016 n. 506.pdf | 204.28 KB |