Corte di Cassazione (14648/2017) – Fallimento e stato passivo: ammissione con riserva, in attesa della decisione del giudice fornito di giurisdizione, dei crediti tributari di cui il curatore eccepisca la prescrizione.
Corte di Cassazione, SS. UU. civili, 13 giugno 2017 n. 14648 - Pres. Renato Riordorf, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento – Crediti tributari – Curatore – Eccezione di prescrizione – Ammissione al passivo con riserva – Valutazione – Competenza del giudice tributario.
Fallimento – Formazione dello stato passivo – G.D. – Accoglimento di domanda di insinuazione – Appostazione di condizioni – Potere del giudice.
Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione di crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l’ammissione con riserva del credito in oggetto (Principio di diritto)
In tema di formazione dello stato passivo, l’appostazione di una condizione all’ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l’indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20SS.UU_.%2014648.2017.pdf